GARE DEL 11/11/2023DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOgara del 11/11/2023 FLORIA SSD A RL - ALBERETA SAN SALVIIl G.S.T., sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 15.11.2023, esaminati gli atti ufficiali, rileva che la gara in oggetto venivasospesa definitivamente dall’ Arbitro al 24° del p.t. sul risultato di 2-0 a causa dell’improvviso venir meno dell’illuminazione a tuttol’impianto sportivo ove si stava svolgendo la partita; la ricorrente riferiva nel ricorso, ritualmente proposto, di essersi immediatamenteattivata con la Società sportiva responsabile della gestione dell’impianto, quest’ultima faceva pervenire in loco il suo manutentoredell’impianto elettrico il quale però, come da dichiarazione prodotta, asseriva di non essere potuto intervenire, neppure in viad’urgenza, in quanto il guasto era riconducibile ad una cabina elettrica Enel la cui manutenzione era di competenza esclusiva delComune di Firenze e solo quest’ultimo avrebbe potuto incaricare una ditta a metter mano alla struttura per ripristinare il regolarefunzionamento dell’impianto di illuminazione. Riferiva inoltre la ricorrente che difatti due giorni più tardi, il il 13.11.2023, una dittaincaricata dal Comune riparava il guasto.La S.S.D. Floria fondava, quindi, il suo ricorso adducendo la causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F. come esimente della suaresponsabilità sull’accaduto ovvero sul mancato regolare svolgimento della partita.Rileva questo Giudice che per quanto la narrazione della ricorrente appaia plausibile, essa di per sè non può bastare ad adempierela rigorosa prova dei presupposti di sussistenza che l’invocata causa di giustificazione necessita. il fatto impeditivo della regolareprosecuzione della partita, per come descritto anche nello stesso ricorso, non appare connotato dei requisiti di generalità e gravitàcome capita - ad esempio- allorquando il black out si estende agli edifici attorno se non all’intero quartiere o paese e laresponsabilità estranea al gestore dell’impianto si appalesa; per di più la dichiarazione del manutentore della società che gestiscel’impianto è una affermazione unilaterale, seppur credibile, che non trova riscontri oggettivi; ben altra sorte avrebbe avutol’allegazione di un documento formale da parte di Enel o del Comune di Firenze con l’assunzione della propria responsabilità;responsabilità che -però- sarebbe eventualmente potuta essere dedotta anche portando all’attenzione di questo Giudice la prova delloro intervento riparativo che viene dichiarato esserci stato due giorni dopo.Tutto ciò premesso, ricorda questo Giudice Sportivo Territoriale che la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo digioco nella fattispecie e segnatamente dell’ impianto di illuminazione compete alla Società ospitante giusta la decisione F.I.G.C. n. 1annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco essendo detta Società responsabile del regolare allestimento del campo.Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del regolare svolgimento dellegare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito comporterebbe,nella realtà,ricorrenti interferenze e sospetti, nonchè un estensione oltre misura del concetto di forza maggiore e di altre esimenti.Ne consegue che a carico dell’ ospitante S.S.D. Floria sussiste la responsabilità per la causa che ha impedito il regolare svolgimentodella gara con tutte le conseguenze regolamentari.Per questi motivi il G.S.T., infligge alla S.S.D. Floria la sanzione della perdita della gara per 0-3.Commento di : ciro