GARE DEL 9/11/2024DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOgara del 9/11/2024 ARGENTARIO - CASTIGLIONESESciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 22 del 20.11.24; Verificate le formalità preliminari in merito allatrasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell’art. 67, co.1 e 2, C.G.S.; La società Castiglionese propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale Comitatoprovinciale Toscana in relazione alla gara Argentario/Castiglionese, disputata il 9 novembre 2024 per ilcampionato Juniores provinciali, deducendo che la S.S.D Argentario aveva fatto partecipare a detta gara ilcalciatore Giovani Alessio inposizione irregolare di età per il campionato sopracitata e chiedendo,quindi, chealla predetta società venga inflitta la punizione sportivadella perdita della gara.Il Giudice Sportivo Territoriale, accertata attraverso l’Ufficio Tesseramento la posizione del calciatore GiovaniAlessio, dalla stessasi evince come lo stesso sia nato il 11.12.2009; orbene, non avendo ancora compiuto il15º anno di età alla data della gara in epigrafe, il calciatore suddetto non poteva prendere parte alla partitadel campionato Juniores provinciali, come del resto recita il C.U. n. 1 della Stagione 2024/2025: ’Alle garedel Campionato provinciale ’Juniores - Under 19’ possono partecipare i calciatori nati dal 1º Gennaio 2006in poi e che, comunque abbiano compiuto il 15ºanno di eta’’.P.Q.M.accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Castiglionese e irroga alla S.S.D. Argentario, ai sensidell’art. 10, comma sesto letta), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della garacon il punteggio di 0-3,. Inibisce sino al 12/12/2024 il Dirigente Acc. Uff. Sig. D’Arrigo Antonino e diponel’ammenda di € 150,,00 (centocinquanta/00). Dispone non addebitarsi latassa di reclamoCommento di : ciro