2.- RECLAMO DEL C.S.D. POGGIO A CAIANO AVVERSO REGOLARITA’ POGGIO A CAIANO/VIRTUS COMEANA DEL 1.09.2024 (1-0). Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Poggio a Caiano , con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Virtus Comeana, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3,per aver schierato il calciatore CARONE Lorenzo che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore CARONE Lorenzo è stato squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n.38 del 7.12.2023 , squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile di Coppa della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe, visto l’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., DECIDE 1. di infliggere alla società Virtus Comeana la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 200,00; 3. di inibire il dirigente accompagnatore GRAVANTE Francesco (Virtus Comeana) fino al 15.09.2024; 4. di squalificare il calciatore CARONE Lorenzo ulteriormente per UNA gara effettiva; 5. di escludere la Società Virtus Comeana dal proseguo della Coppa Toscana; 6. Ordina non addebitarsi la tassa. Commento di : Ciro