DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 3.- RECLAMO DELL’U.S.D. CASELLINA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SAN GIUSTO LE BAGNESE/CASELLINA DEL 1.09.2024 (2-1). La società Casellina propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara San Giusto le Bagnese/Casellina, disputata il 1º settembre 2024 per la Coppa Toscana di 2^ Cat., deducendo che l’A.S.D.C. San Giusto le Bagnese aveva fatto partecipare a detta gara i calciatori Antongiovanni Matteo, Brahimaj Robert, De Marco Lorenzo, Gomez Martin,Pelli Alessandro e Truschi Enrico in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo, quindi, che alla predetta società venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, accertata attraverso l’Ufficio Tesseramento la posizione irregolare dei calciatori Brahimaj Robert e Gomez Martin con tesseramento ancora in itinere e non regolarizzato e dei calciatori Pelli Alessandro e Truschi Enrico svincolati in data 1.07.2024, accoglie il reclamo come sopra proposto dall’ U.S.D. Casellina di Scandicci (Firenze) e irroga alla A.S.D.C. San Giusto le Bagnese , ai sensi dell’art. 10, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal proseguo della manifestazione, nonché l’ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00). Inibisce sino al 6.10.2024 il Dirigente Acc. Uff. Sig. Amulfi Maurizio. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo. Commento di : Ciro